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Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile optare per la cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi né per richiedere lo sconto in fattura, ai sensi dell’inatteso Decreto Legge n. 11/23 del 16 febbraio 2023.

La norma – immediatamente vigente – potrebbe essere modificata in sede di conversione in Legge: si attendono altresì maggiori chiarimenti, con particolare riferimento alla disciplina transitoria.

Comunicato Stampa Consiglio dei Ministri n. 21 del 16/2/2023

A decorrere da oggi, in relazione agli interventi di seguito indicati, non è consentito l’esercizio delle opzioni per:

  1. il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura);
  2. la cessione del credito d’imposta.

Gli interventi interessati sono quelli relativi a:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • “bonus facciate”;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
  • “Superbonus”.

Non vengono modificati i Bonus in sé (che potranno ancora essere fruiti sotto forma di detrazione), ma la cessione del relativo credito.

Ai sensi del Decreto, è stata prevista una disciplina transitoria, con relative eccezioni per i lavori che sono già in essere.

In particolare, è previsto che il blocco non vale per le opzioni relative alle spese rientranti nel Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per le altre tipologie di interventi edilizi, diversi dal Superbonus, il blocco non si applica per gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori (articolo 16-bis, comma 3 TUIR).