Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile optare per la cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi né per richiedere lo sconto in fattura, ai sensi dell’inatteso Decreto Legge n. 11/23 del 16 febbraio 2023.
La norma – immediatamente vigente – potrebbe essere modificata in sede di conversione in Legge: si attendono altresì maggiori chiarimenti, con particolare riferimento alla disciplina transitoria.
Comunicato Stampa Consiglio dei Ministri n. 21 del 16/2/2023
A decorrere da oggi, in relazione agli interventi di seguito indicati, non è consentito l’esercizio delle opzioni per:
- il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura);
- la cessione del credito d’imposta.
Gli interventi interessati sono quelli relativi a:
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- “bonus facciate”;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
- “Superbonus”.
Non vengono modificati i Bonus in sé (che potranno ancora essere fruiti sotto forma di detrazione), ma la cessione del relativo credito.
Ai sensi del Decreto, è stata prevista una disciplina transitoria, con relative eccezioni per i lavori che sono già in essere.
In particolare, è previsto che il blocco non vale per le opzioni relative alle spese rientranti nel Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per le altre tipologie di interventi edilizi, diversi dal Superbonus, il blocco non si applica per gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori (articolo 16-bis, comma 3 TUIR).