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All’atto dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022 (per i soggetti “solari”), le società che superano i limiti dimensionali di cui all’art. 2477 c.c. e non vi hanno ancora provveduto, devono procedere alla nomina dell’organo di controllo, collegio sindacale, sindaco unico e/o revisore legale.

Il problema riguarda le SRL e le società cooperative con tipo societario di riferimento la SRL per le quali giunge così a termine il differimento dell’obbligo correlato alla, pure differita, entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa che si è avuta, in via definitiva, a partire dal 15.07.2021.

L’obbligo di nomina per le SRL scatta in ogni caso se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

L’obbligo di nomina per le SRL scatta invece solo al superamento di almeno uno dei limiti seguenti per due esercizi consecutivi:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio, 20 unità.

L’obbligo viene meno quando per tre esercizi consecutivi non venga superato nessuno dei predetti limiti dimensionali.

I più e in particolare Assonime (circolare 3/2012) propendono per l’alternatività, consentendo di nominare:

  • un collegio sindacale o un sindaco unico con eventuale funzione di revisore, precisando che in assenza di previsioni statutarie l’organo è monocratico;
  • un revisore;
  • un collegio sindacale o un revisore e un revisore.