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Dal 2023 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 85.000, a condizione che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi. Il nuovo limite è operativo dal 1.01.2023, con verifica sui valori del 2022.

Rilevano i ricavi complessivi per tutte le attività. Per i forfettari rilevano soltanto i ricavi o compensi percepiti nell’anno, a prescindere dai costi sostenuti, che invece sono forfettizzati applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’apposita tabella (in base al codice ATECO)

Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap pari al 15%. Ricorrendo specifiche condizioni, per i primi 5 anni di attività l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.

Superamento dei limiti

Il superamento del limite dei ricavi o compensi comporta, di norma, l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo.

Tuttavia, se i ricavi o compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso ed è dovuta l’Iva a partire dall’operazione che comporta il superamento del predetto limite.

In altri termini, in caso di ricavi o compensi di ammontare:

  • compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo;
  • superiore a € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso.

Anche il reddito non verrà soggetto ad imposta sostitutiva, ma sconterà le normali imposte (Irpef progressiva ecc.) con l’onere di ricostruire (ove possibile) i costi sostenuti.