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Le indagini finanziarie sono state originariamente contemplate per gli accertamenti relativi a imposte sui redditi e Iva. Successivamente, lo strumento è stato esteso anche per l’accertamento dell’imposta di registro.

I dati attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti nel corso delle indagini finanziarie possono essere quindi utilizzati dagli Organi di Controllo per:

  • rettificare il reddito dichiarato dal contribuente;
  • accertare il reddito in caso di omessa presentazione della dichiarazione;
  • rettificare e/o accertare operazioni attive imponibili ai fini Iva.

Inoltre, le indagini finanziarie costituiscono elemento di supporto nell’accertamento delle compravendite immobiliari al fine di rintracciare eventuali prelevamenti sui conti correnti degli acquirenti riconducibili a pagamenti in nero validi a determinare anche l’imposta di registro, a patto però che l’indagine sia attivata nei confronti del soggetto verificato. Ad esempio, è illegittima l’indagine sul conto corrente dell’acquirente nell’ambito di un accertamento a carico della società venditrice.

Gli organi accertatori nell’utilizzare le indagini finanziarie devono:

  • evitare richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali e/o familiari;
  • tenere conto degli indici di capacità contributiva già conosciuti dall’ufficio in relazione al soggetto esaminato e al suo nucleo familiare.

La rideterminazione della base imponibile può avvenire secondo il metodo analitico o secondo il metodo induttivo.

Spetta poi all’Ufficio la scelta del metodo di accertamento e la valorizzazione delle risultanze delle indagini effettuate.

Utilizzo dei dati delle indagini e presunzioni

Impiego delle informazioni I dati che emergono dalle indagini bancarie possono essere utilizzati per gli accertamenti relativi a:

  • imposte sui redditi
  • Iva
  • imposta di registro
Presunzioni legali relative Le informazioni ottenute costituiscono presunzioni legali relative.
Di conseguenza:

  • sono immediatamente utilizzabili ai fini dell’accertamento
  • essendo però relative, è ammessa la prova contraria da parte del contribuente
Presunzioni relative ai versamenti  I versamenti danno luogo ad accertamenti e rettifiche se il contribuente non riesce a dimostrare:

  • la loro riconducibilità a redditi dichiarati
  • che legittimamente non devono essere assoggettati a tassazione
Presunzioni relative ai prelevamenti I prelievi non giustificati sono considerati ricavi o comensi non dichiarati.
Sono considerati prelievi non giustificati quelli:

  • che non risultano nelle scritture contabili
  • di cui il contribuente non è in grado di indicare il beneficiario
  • di cui il contribuente non riesce a dimostrare che ne ha tenuto conto ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Soglie di rilevanza
per i prelevamenti
I prelevamenti non giustificati possono essere utilizzati come presunzioni solo quando  superano determinate soglie di rilevanza.
Si tratta di quei prelevamenti:

  • di importo superiore a 1.000,00 euro giornalieri
  • comunque superiori a 5.000,00 euro mensili