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Il lavoratore può rifiutarsi di adempiere la propria prestazione secondo le modalità indicate dal datore di lavoro qualora lo svolgimento della prestazione di lavoro implichi un pericolo per l’incolumità.

I fatti di causa

La lavoratrice veniva licenziata dal datore di lavoro in quanto, mentre lavorava presso la cassa del supermercato, aveva consentito che tre clienti oltrepassassero la barriera della cassa, dirigendosi verso l’uscita del supermercato, senza pagare una buona parte della merce. A fondamento dell’illegittimità del licenziamento, la lavoratrice deduceva di aver segnalato la presenza di persone sospette in cassa, ma di essere stata lasciata sola a gestire una situazione delicata e potenzialmente anche pericolosa per la propria incolumità.
Il Tribunale di primo grado prima e la Corte di Appello accoglievano le deduzioni della lavoratrice, dichiarando quindi illegittimo il licenziamento comminato dal datore di lavoro.

L’ordinanza della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione ha anzitutto rilevato come è sempre obbligo del datore di lavoro apprestare a favore del lavoratore adeguati mezzi di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori nei confronti dell’attività criminosa di terzi, soprattutto nell’ipotesi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia dell’attività esercitata.

E più precisamente, ai sensi dell’articolo 2087 c.c., il datore di lavoro deve sempre adottare particolari misure di sicurezza che tutelino il lavoratore da condizioni di lavoro anche soltanto potenzialmente pericolose. Qualora difetti l’adozione di tali misure di sicurezza, il lavoratore non soltanto può rifiutarsi legittimamente di eseguire la propria prestazione, ovviamente conservando il diritto alla retribuzione, ma nessuna conseguenza sfavorevole potrà derivare a danno del lavoratore qualora sia accertata una simile condotta inadempiente da parte del datore di lavoro.

Pertanto, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 770 del 12 gennaio 2023, ha ritenuto non disciplinarmente rilevante la condotta posta in essere dalla dipendente proprio in considerazione del fatto che, in assenza di misure di sicurezza che il datore di lavoro avrebbe dovuto porre in essere, si è trovata nella costrizione di tenere la condotta contestata allo scopo di proteggere la propria incolumità.