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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2023, il Decreto Legge n. 5/2023, contenente “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico”.

Per quanto riguarda le novità in materia di lavoro, l’articolo 1, comma 1, prevede la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri dipendenti – nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023 – buoni carburante che non concorreranno alla formazione del reddito del dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, fino ad un importo massimo di 200 euro per lavoratore.

Dunque, il limite di 200 euro – valido esclusivamente per i buoni carburante – si aggiunge alla franchigia di esenzione annuale prevista per i fringe benefit dalla richiamata disposizione del TUIR pari ad 258,23 euro.

Viene pertanto riproposta anche per l’anno in corso la misura analoga già prevista dal Decreto Legge n. 21/2022 per il 2022.

In ragione di quanto precede, il dipendente già beneficiario di un benefit individuale (quale l’auto aziendale concessa ad uso promiscuo oppure di altri buoni spesa) avrà a disposizione un ulteriore limite di esenzione dedicato esclusivamente ai buoni carburante per il valore annuo di 200 euro complessivi.

I buoni carburante potranno essere concessi senza preventivi accordi contrattuali, anche ad personam, e in occasione della erogazione il datore di lavoro dovrà prevedere una voce paga ad hoc da inserire nel cedolino del dipendente.